Consulenti Telemarketing

FISSO A RAGGIUNGIMENTO

Qui di seguito il fisso riconosciuto in base alla soglia di appuntmaneti portati.

FISSO

0
* Richiesti almeno 8 app. mese o la chiusura / firma da parte del commerciale di 2 tuoi appuntamenti.

AD APPUNTAMENTO

0
* Per ogni appuntamento. Nel fisso sono già conteggiati i primi otto appuntmaenti del mese.

A CHIUSURA

0
* Per ogni chiusura. Nel fisso sono già incluse le prime eventuali due chiusure del mese.
* Prezzi intesi come corrispettivo lordo / tutti i dettagli nella sezione "PROVVIGGIONI"

Qui di seguito troverete tutte le informazioni comunicate telefonicamente durante il colloquio conoscitivo. Per qualsiasi approfondimento rimaniamo a completa disposizione.

Questo schema è stato realizzato per chiarire in modo semplice cosa intendiamo per appuntamenti reali e validi. Si tratta di una consulenza con la finalità di risolvere un reale problema o una reale necessità del potenziale cliente.

Gli appuntamenti vengono considerati validi se soddisfano almeno una delle seguenti casistiche

  • Il prospect ha un sito vecchio e quindi valuta un rifacimento.
  • Il prospect non si trova bene con l’attuale fornitore e quindi valuta un’alternativa.
  • Il prospect non ha un sito e valuta di realizzarlo.
  • Il prospect sta avviando una nuova attività, parallela all’attività chiamata e vorrebbe realizzare un nuovo sito.
  • Il prospect ha già dei preventivi per il rifacimento del sito, non ha ancora commissionato il lavoro e valuta anche una nostra proposta.
  • Il prospect che dice di pagare troppo i canoni annuali di mantenimento (Hosting).
  • Il prospect ha dei problemi tecnici che deve risolvere
  • Il prospect ha già un sito fatto internamente è valuta di affidarsi ad una web agency per migliorare il servizio.

Gli appuntamenti non vengono considerati validi nei seguenti casi:

  • I prospect che non sono a conoscenza dell’appuntamento.
  • I prospect non reperibili durante la data e l’ora stabilita (da ri-fissare).
  • I prospect che dicono che hanno accettato solo perché l’operatore è stato insistente.
  • I prospect che dicono di aver detto chiaramente all’operatore di non essere interessati e/o di non voler essere contattati.
  • I prospect che dicono che hanno appena rifatto il sito.
  • I prospect che dicono che hanno già chi li segue e si trovano bene.
  • In generale tutti i prospect senza un reale bisogno.

Ti consigliamo di approfondire bene la situazione attuale del cliente, se ha già il sito, se si trova bene con l’attuale fornitore, se paga il giusto di canoni annuali etc. Sono una volta individuato una possibile mancanza e/o problema fissare l’appuntamento.

Insieme all’appuntamento richiediamo che ci venga fornita una piccola descrizione della situazione attuale ed il motivo che ha portato il prospect ad accettare la consulenza del nostro esperto.

L’attività Caribe di Chinellato Riccardo, con sede in Venezia (VE) – Via Minotto, 22, Partita IVA 04560650279 / CHNRCR83C21L736Q, in persona del legale rappresentante pro – tempore, sig. Chinellato Riccardo, di seguito indicata come “Preponente” e il richiedente.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

  1. Con il suddetto Accordo il Preponente autorizza il Procacciatore a proporre, qualora se ne presenti l’occasione, ipotesi di vendita dei servizi del Preponente. Il presente Accordo ha per oggetto la vendita servizi e consulenze marketing e web e dei prodotti e servizi collegati.
  2. In nessun caso il Procacciatore dovrà: chiedere pagamenti per conto della Società, dare condizioni o garanzie, impegnare la stessa in qualunque Accordo o accordo precontrattuale, fare nessuna promessa o dare garanzie riguardo ai servizi offerti oltre a quanto contenuto nel materiale promozionale fornito dalla Preponente o assumersi responsabilità in nome e per conto della stessa.

Art. 2 – Svolgimento dell’incarico

  1. Il presente incarico, che per il Procacciatore costituisce attività secondaria ed occasionale verso l’impresa del Preponente, sarà liberamente svolto senza alcun vincolo di stabilità o di subordinazione nei confronti di quest’ultima, con piena libertà di orario, di impiego del tempo e di scelta di organizzazione.
  2. Al Procacciatore non è conferito alcun potere di rappresentanza né questi potrà in alcun modo impegnare il Preponente nei confronti dei terzi.
  3. Eventuali poteri di rappresentanza potranno essere attribuiti al Procacciatore, per specifici affari, previa autorizzazione scritta del Preponente.
  4. Il Procacciatore si impegna ad astenersi, per tutta la durata del presente accordo, dal fornire a chiunque, salvo autorizzazione del Preponente, informazioni su affari trattati dall’impresa del Preponente o dal fornire indicazioni che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi oggetto dell’attività di cui al presente Accordo.

 

Art. 3 – Zona

  1. Il Procacciatore esplicherà la propria attività ovunque egli desideri o reputi necessario senza alcun diritto di esclusiva; resta pertanto confermata la libertà del Preponente di operare in detta zona sia personalmente che a mezzo di propri diversi collaboratori.

 

Art. 4 – Ordini e condizioni di prezzo

  1. Il Preponente è libero di accettare a suo insindacabile giudizio gli ordini eventualmente procurati dal Procacciatore. Tali ordini, anche se ripetuti, non comportano di conseguenza alcun impegno di accettazione da parte del Preponente.
  2. Nelle proposte di acquisto dei prodotti oggetto del presente Accordo, il Procacciatore si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita praticate dal Preponente, a cura del quale saranno tempestivamente inviate le eventuali variazioni intervenute.
  3. È fatto espresso divieto al Procacciatore di concedere sconti sul prezzo di vendita dei prodotti, se non a seguito di una precisa autorizzazione scritta da parte del Preponente. In difetto, ferme restando le conseguenze derivanti dal suo comportamento, gli sconti non verranno riconosciuti.

 

Art. 5 – Indicazioni del Procacciatore

  1. Nell’esecuzione dell’incarico il Procacciatore deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve mettere a disposizione la documentazione necessaria relativa a beni e servizi. In particolare, deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona di pertinenza e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. In caso contrario, il Procacciatore è responsabile dei danni derivanti dalle condotte difformi dal medesimo adottate rispetto alle modalità e alle condizioni concordate.

 

Art. 6 – Termini

1.Il termine per la consegna degli ordini acquisiti e dei relativi incassi varia a seconda del tipo di progetto e alle tempistiche e disponibilità del cliente stesso.

 

Art. 7 – Informazioni reali sui servizi

1.La responsabilità circa le informazioni reali sui servizi spetta al procacciatore nel caso in cui le caratteristiche del bene non corrispondano a quelle da lui fornite originariamente.

 

Art. 8 – Fatturazione

  1. La fatturazione di servizi venduti sarà di esclusiva competenza del Preponente.

 

Art. 9 – Incassi

  1. La riscossione degli incassi è limitata a titoli intestati al Preponente, e non potrà avvenire in nessun caso in contanti ma tramite bonifico bancario come indicato nella fattura fornita al cliente.
  2. Nel caso di attribuzione dell’incarico di incassare, il Procacciatore sarà tenuto a versare prontamente le somme riscosse al Preponente e comunque entro due giorni dalla consegna dei tioli. Somme che non potranno essere trattenute per nessun motivo, neppure in compensazione dei crediti che il Procacciatore vanti nei confronti del Preponente.

 

Art. 10 – Collaboratori e spese

  1. I collaboratori, subordinati, dei quali eventualmente il Procacciatore vorrà avvalersi per il miglior espletamento dell’attività dipenderanno esclusivamente da questi, non intendendo il Preponente avere alcun rapporto con essi. Diversamente da questi, altri procacciatori potranno essere presentati all’azienda dal procacciatore stesso e avere rapporti diretti con il proponente. Il nuovo procacciatore, nello svolgimento del suo lavoro, potrà essere coadiuvato dal procacciatore presentante.
  2. Le spese che il Procacciatore incontrerà nello svolgimento dell’attività, comprese a mero titolo esemplificativo quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato o altre, sono a suo completo carico.
  3. Il Procacciatore avrà obbligo e cura di comunicare anticipatamente il nome dei collaboratori di cui intende avvalersi.
  4. Sulle vendite effettuate dai collaboratori del Procacciatore viene al Preponente riconosciuta una percentuale pari delle vendite derivanti dai contratti conclusi. Come da tabella provvisionale allegata.

 

Art. 11 – Durata

  1. Il presente incarico è conferito senza limiti di tempo.
  2. Ciascuna parte potrà risolvere il presente accordo in qualunque momento, mediante comunicazione scritta tramite Mail o PEC.

Il presente Accordo si risolverà inoltre di diritto nei seguenti casi:

– fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Procacciatore, se persona giuridica;

– condanna civile o penale per il Procacciatore che possano pregiudicare il buon nome o ostacolarne l’attività, se persona fisica.

-nel caso di inattività superiore a 10 giorni da parte del procacciatore. Per inattività si intende non comunicare e/o segnalare nuovi contatti al preponente.

  1. Al termine del presente Accordo, anche se conseguentemente a risoluzione per qualsiasi motivo intercorsa, il Procacciatore provvederà ad astenersi dal compiere qualsiasi altra attività che possa far ritenere che il Procacciatore svolga attività professionale per conto della Preponente nonché a restituire alla stessa entro cinque giorni qualsiasi materiale della stessa relativamente ai servizi e quant’altro relativo alla generale attività della Società di cui il Procacciatore sia in possesso.

 

Art. 12 – Allegati

  1. Costituisce parte integrante del presente Accordo l’Allegato A: tabella provvigioni.

 

Art. 13 – Clausola finale

  1. Il presente accordo, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse e tutti gli allegati indicati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto di questo Accordo.

 

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall’esecuzione del presente Accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati personali (nel seguito, il “Codice”).

Pertanto, con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte:

  1. a) – presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell’altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall’articolo 13 del Codice circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice;
  2. b) – garantisce di aver acquisito il consenso al trattamento dei dati di dipendenti, collaboratori, clienti, coinvolti dall’esecuzione dell’oggetto del presente Accordo ed il cui trattamento sia comunque necessario alla Parte che lo effettua per adempiere correttamente agli obblighi di cui al presente Accordo;
  3. c) – si impegna a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice qualora nell’esecuzione del presente Accordo sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

 

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge e disposizioni generali

  1. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente Accordo.
  2. il Procacciatore non assume alcun obbligo di promuovere stabilmente e continuativamente la conclusione di Contratti aventi ad oggetto i servizi, ma si limiterà ad individuare e segnalare alla Preponente le opportunità di concludere affari che si dovessero presentare; non trovano pertanto applicazione le norme sul Accordo di agenzia né le disposizioni dello statuto dell’agente o del rappresentante di commercio.
  3. Le parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Accordo e ciascuna clausola del medesimo, e che il presente Accordo è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra.

 

Art. 16 – Controversie

  1. Tutte le controversie che dovessero sorgere dall’interpretazione e dall’esplicazione del presente conferimento d’incarico, che non sia possibile risolvere in via amichevole, saranno demandate in via esclusiva all’Autorità Giudiziaria di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Procacciatore dichiara di aver attentamente letto il presente Accordo e di approvare espressamente gli articoli e/o le clausole di qui di seguito allegate

– Allegato A

Tabella Provvigioni

Di seguito tutti i dettagli sulle provvigioni riconosciute al procacciatore segnalatore. La presente annulla e sostituisce le precedenti comunicazioni con data antecedente.

  • Il Preponente riconoscerà al Procacciatore una somma fissa di € 15,00 ad appuntamento reale fornito (vedi il tab “APPUNTAMENTO CARATTERISTICHE”). 
  • Il Preponente riconoscerà al Procacciatore un bonus “FISSO” al raggiungimento di determinati obiettivi: Per 8 appuntamenti reali mensili riconosciamo un bonus fisso di € 280,00 (oltre ai €15 ad appuntamento fornito).
  • Il Preponente riconoscerà al Procacciatore una somma fissa una tantum di € 150,00 se il cliente firma e sottoscrive un contratto inerente alla realizzazione di un sito internet tradizionale, oltre ai primi due mensili già calcolati nel fisso.

*Gli appuntamenti saranno considerati validi, se  conformi alle indicazioni in “APPUNTAMENTI CARATTERISTICHE”.

Il preponente (Caribe Marketing) procederà con il pagamento di quanto pattuito ogni 30 giorni, in base a quanto concordato nella tabella provvigioni. Nel caso di fattura gli importi sono intesi come iva inclusa. Nel caso di ritenuta d’acconto gli importi sono intesi come corrispettivo lordo, per calcolare il netto sarà quindi necessario sottrarre il -20% di contributi. I bonifici verrano fatti entro 5 giorni dalla ricezione della ritenuta d’acconto firmata o dalla ricezione della fattura.

Accettazione Accordo Digitale

Inviando il modulo sottostante si dichiara di aver letto ed accettato l’accordo di collaborazione ed aver preso visione della tabella provigioni “Allegato A”.

REFERENZE

Abbiamo lavorato per

RICHIEDI CONSULENZA